1. Il silenzio sull’istanza di accesso civico generalizzato non può essere qualificato alla stregua di un
silenzio provvedimentale, in assenza di una espressa previsione di legge che attribuisca tale valore
al contegno omissivo tenuto dall’Amministrazione o dal Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, come, invece, previsto dall’art. 25, comma 4, l. n. 241 del 1990 per
l’istanza di accesso documentale (in termini, Cons. Stato, Sez. III, 2 marzo 2022, n. 1482).
L’art. 5, comma 7, del d.lgs n. 33/2013 si limita a prevedere l’attivazione della domanda ex art. 116
c.p.a. solo avverso il diniego espresso dell’Amministrazione o, nel caso di riesame, del responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza, non prevedendo l’attivabilità del predetto
strumento processuale nel caso di inerzia sull’istanza di ostensione documentale di interesse
(T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, 24 ottobre 2019, n. 1421). […]
TAR Campania -Salerno, Sezione Seconda, Sentenza 9 novembre 2023, n. 2513