1. Nel caso dell’azione in materia di silenzio-inadempimento, quale è quella considerata, non vi
sono controinteressati formali in senso stretto, poiché si è di fronte ad un’inerzia
dell’Amministrazione, ossia ad un comportamento omissivo e, dunque, per definizione non vi sono
soggetti “individuati nell’atto” – appunto inesistente – ai quali attribuire un interesse contrario a
quello fatto valere in giudizio, secondo la definizione formale classica dei contraddittori necessari di
cui all’articolo 41 del c.p.a laddove espressamente dispone l’obbligo di notifica “ad almeno uno dei
controinteressati che sia individuato nell’atto”. D’altra parte, in ossequio all’art. 117 c.p.a., che pur
richiede la notifica ad almeno un controinteressato, e sondando in profondità il caso di specie nella
latitudine derivante anche dalla domanda di pronuncia sulla fondatezza della pretesa, ex art. 31,
comma 3 c.p.a., non vengono in rilievo altri contraddittori necessari, tali dovendo intendersi come i
soggetti facilmente individuabili che hanno un interesse contrapposto a quello che fa capo ai
ricorrenti.
2. La disamina dell’eccezione appena considerata consente, ad un tempo, di esprimersi in senso
favorevole sull’ammissibilità dell’intervento ad opponendum, proposto dall’avvocato -OMISSIS- in
qualità di comproprietaria delle pp.ff. -OMISSIS- comprese negli strumenti pianificatori citati, e ciò
nel rilevo che l’interesse che fonda tale legittimazione è più ampio rispetto all’interesse di cui sono
portatori i contraddittori necessari, comprendendo un interesse anche solo derivato o riflesso e che
indubitabilmente connota la posizione dell’odierna interveniente, stante la rilevanza indiretta
dell’esito del ricorso sulla consistenza legittima dei volumi tradotti nel piano di lottizzazione. […]
TRGA Trentino-Alto Adige, Trento, Sentenza 3 giugno 2022, n. 105, in Diritto Processuale Amministrativo n. 2/2023, pag. 399, con nota di V. Di Capua: “Richiesta di attestare un pregresso silenzio-assenso e rimedi a disposizione nei confronti dell’amministrazione inadempiente”