1. E’ vero che “l’ambito del sindacato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, qualora sia
chiamato a pronunciarsi in unico grado sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi
impugnati, è limitato all’accertamento dei vizi possibili dello svolgimento della funzione pubblica,
compresi quelli denotati dalle figure sintomatiche dell’eccesso di potere; esso attiene quindi alla
verifica della ragionevolezza e proporzionalità della scelta rispetto al fine e non si estende alle
ragioni di merito, dovendosi arrestare dinanzi non solo alle ipotesi di scelte equivalenti ma anche a
quelle meno attendibili, purché congruenti con il fine da raggiungere e con le esigenze da
governare” (Cass. s.u. 11291-2021). […]
Cassazione Civile -Sezioni Unite – Sentenza 1° febbraio 2023, n. 3077, in Giurisprudenza Italiana n. 10/2023, pag. 2036, “Ancora sul principio chi inquina paga e sull’obbligo di bonifica del proprietario incolpevole”, a cura di M. Meli