Rassegna

CONCORSI PUBBLICI: 1. -Concorsi pubblici -Valutazione prova concorsuale -Sindacabilità in sede giurisdizionale – Possibilità -Limiti. 2. – Concorsi pubblici -Concorso in magistratura -Valutazione prova concorsuale – Motivazione con la sola formula “non idoneo” -Sufficienza -Ragioni.

1. L’incongruenza fra la prova proposta, il metodo di correzione degli elaborati (rectius:
dell’elaborato in questione), e le conclusioni raggiunte, sulla base di un parametro non previsto né
prevedibile dal candidato, si sostanzia in un elemento indicativo sul piano sintomatico di un potere
di valutazione dell’elaborato non conforme ai canoni generali dell’azione amministrativa, pur
connotati da discrezionalità di carattere tecnico, e dunque sindacabile nella presente sede
giurisdizionale.
2. La giurisprudenza amministrativa è infatti consolidata nel ritenere, in tema di adeguatezza della
motivazione riferita a quella peculiare categoria di atti amministrativi rappresentati dai giudizi
valutativi delle prove dei concorsi pubblici, che è sufficiente l’attribuzione del voto numerico o,
come nella specie, la declaratoria della non idoneità, qualora l’elaborato non raggiunga nemmeno la
soglia della sufficienza, senza necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di
proposizioni esplicative, di glosse, annotazione e segni grafici (cfr., ex plurimis: Cons. Stato, V, 13
luglio 2010, n. 4528; Id., IV, 15 febbraio 2010, n. 835, 13 gennaio 2010, n. 92, 11 maggio 2009, n.
2880 e 11 luglio 2008, n. 3480).
Tale indirizzo interpretativo è stato, proprio con riferimento al concorso in magistratura,
successivamente positivamente recepito dal legislatore che con l’articolo1, comma 5, d.lgs. 5 aprile
2006, n. 160, ha stabilito specificamente che, agli effetti di cui all’art. 3, legge 7 agosto 1990, n.
241, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio
numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula “non idoneo”, la quale disposizione,
per tali ragioni, si rivela del tutto ragionevole e conforme al principio costituzionale di imparzialità
e buon andamento della pubblica amministrazione.
Del resto, la delicatezza delle funzioni che i candidati vincitori andranno a ricoprire e le esigenze di
speditezza della procedura concorsuale giustificano una motivazione espressa in forma sintetica nel
giudizio sulle prove scritte.
Questo conferma, peraltro che, proprio alla luce di questo dominante indirizzo interpretativo, la
commissione non era tenuta ad esplicitare la ragioni dell’inidoneità conseguita dalla parte
appellante, né a specificare a quale parte del tema tale giudizio fosse addebitabile.

Consiglio di Stato – Sezione Settima – Sentenza 23 giugno 2023, n. 6216, in Giurisprudenza Italiana n. 10/2023, pag. 2015, “Valutazione delle prove concorsuali ed obbligo di motivazione”, a cura di C. Contessa

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