1. << … In base a questa premessa, secondo la ricorrente appellante, si dovrebbe concludere che la
decadenza dell’autorizzazione sarebbe stata evitata per il solo fatto che siano stati avviati i lavori
relativi alla sola stazione elettrica. Questo ordine di idee non va condiviso. Va anzitutto evidenziato
che la stazione elettrica in questione, oltre ad esistere in concreto, come manufatto, deve considerarsi
regolarmente realizzata anche in senso giuridico. Con la sentenza 23 novembre 2023 n.9994,
pronunciata fra parti che comprendono anche quelle di questo processo, la Sezione ha infatti poi
accertato, come risulta in particolare dal §17.9 della sentenza stessa, che nel merito l’autorizzazione
regionale 14 luglio 2010 n.377 è stata pronunciata su un progetto comprendente anche la stazione
elettrica in questione, che quindi si deve ritenere legittimamente assentita, dato che il provvedimento
377/2010 non è stato impugnato ed è ormai inoppugnabile.
Ciò posto, di un presunto carattere unitario dell’impianto ad avviso del Collegio non si può più
parlare a partire dal ricordato contratto 15 aprile 2011 n.191 (doc. 20 in I grado Terna, cit) che ha
disposto la “voltura a favore della Terna” in particolare del “decreto dirigenziale n. 377 del 14
luglio 2010, limitatamente alla costruzione ed esercizio della Stazione Elettrica a 380/150 kV di
Montesano sulla Marcellana e dei raccordi di collegamento a 220 kV all’esistente elettrodotto a 220
kV “Rotonda — Tusciano”, opera di rete per la connessione alla Rete Elettrica di Trasmissione
Nazionale”.
È evidente che da questo momento in poi la presunta unitarietà della struttura, come composta dagli
aerogeneratori da un lato e dalla stazione elettrica dall’altro deve ritenersi venuta meno, perché
quest’ultimo impianto viene considerato un bene a sé stante, e assume oltretutto caratteristiche
diverse da quelle in origine previste, venendo configurato non più come al servizio dei soli
aerogeneratori della ricorrente appellante, ma come opera della rete nazionale, che dai generatori
citati prescinde completamente. Il motivo va quindi respinto perché si basa su una premessa errata
in fatto …>>. […]
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 18 dicembre 2023, n. 10967