1. << … la Società ricorrente lamenta l’introduzione per la prima volta nell’impugnato
provvedimento finale della Provincia di Brindisi, rispetto al preavviso di rigetto ex art. 10-bis della
L. n. 241/1990, di due nuove specifiche motivazioni, non esposte nel preavviso di rigetto.
Osserva, in proposito, il Tribunale che le fonti normative citate dalla Provincia di Brindisi nel
provvedimento impugnato (n. 73/2022), ossia il D. Lgs. n. 199/2021 e la Legge Regionale Puglia n.
51/2021, costituiscono mere specificazioni del costrutto argomentativo e normativo precedentemente
articolato e comunicato dalla P.A. ai sensi dell’art.10 bis della L. n. 241/1990, richiamate anche al
fine di controdedurre alle osservazioni formulate (in sede procedimentale) dalla istante, utilizzate
quindi (legittimamente) al solo fine di esplicitare ulteriormente la base normativa esistente,
ribadendo (in buona sostanza) la necessità della funzionalità e pertinenza dell’impianto di cui
all’istanza di P.A.U.R. con l’assetto agricolo preesistente …>>. […]
TAR Lecce, Sezione Terza, Sentenza 22 novembre 2023, n. 1302