1. La sanzione accessoria della revoca della patente per la fattispecie di reato della guida in stato di
ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, aggravata dall’aver provocato un incidente in
ragione di tale stato di alterazione psico-fisica, costituisce misura non sproporzionata rispetto alla
gravità intrinseca dell’illecito sanzionato dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, nell’ambito di una
previsione normativa che nel suo complesso, contemplando anche condotte meno gravi sanzionate in
modo meno afflittivo, è sufficientemente graduata.
Da ciò consegue la non fondatezza della questione.
CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 27 ottobre 2023, n. 194