1. L’interesse della parte alla pronuncia sul merito del ricorso proposto va considerato persistente
anche in caso di cessazione dell’efficacia dell’atto censurato, allorché “l’annullamento del
provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente” (ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 34, comma 3, c.p.a.), “se sussiste l’interesse ai fini risarcitori” (ivi), tale ultima locuzione
dovendosi intendere nel senso che essa non postula alcun onere della parte ricorrente di dimostrare
l’effettiva sussistenza dei presupposti per il successivo accoglimento della propria domanda
risarcitoria, essendo invece sufficiente che essa si limiti a dedurre di voler introdurre
successivamente (ossia entro i termini alternativamente previsti dall’art. 30, comma 5, c.p.a.) una
domanda risarcitoria che ex ante non si palesi ictu oculi inammissibile – perché la domanda
risarcitoria era già contenuta nel ricorso con cui il Sig. -OMISSIS-o aveva introdotto il giudizio di
primo grado.
Circostanza che, con ogni evidenza, ab initio ostava a una declaratoria d’improcedibilità di detto
ricorso, pur in caso di sopravvenuta inefficacia del provvedimento impugnato, salvo che il giudice
avesse contestualmente delibato in senso reiettivo la già proposta domanda risarcitoria. […]
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia – Sentenza 24 ottobre 2023, n. 713