Rassegna

APPALTI: 1. -Appalto -Formulazione offerta economica -Sottoscrizione -Necessità -Ragioni. 2. -Appalto -Rilancio -Sottoscrizione -Non è necessaria -Ragioni. 3. – Appalto – Consegna dell’offerta (migliorativa) -Omessa sottoscrizione -Irrilevanza: produzione in giudizio del documento privo di sottoscrizione, valenza sanante. 4- Appalto -Disposizioni di gara -Interpretazione -Non piena univocità -Applicazione dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza, in modo da evitare eccessivi formalismi e illegittime restrizioni alla partecipazione -Necessità.

1. La formulazione dell’offerta economica disciplinata dall’art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016
avviene inter absentes e, pertanto, esige un carattere prettamente cartolare e formale, poiché solo
attraverso questi elementi di cristallizzazione documentale si comprova l’adesione alla proposta di
tutti i partecipanti alla gara ovvero, in caso di ATI, di tutte le imprese concorrenti in forma
associata; dunque, la sottoscrizione di tutti i componenti del costituendo raggruppamento appare
necessaria al momento della presentazione dell’offerta economica ex art. 48 proprio in quanto i
concorrenti non sono in presenza del seggio di gara e la sottoscrizione di tutti gli associandi
rappresenta l’unico modo per avere certezza della riferibilità agli stessi dell’offerta.
2. Il rilancio in presenza si svolge nel corso di una seduta pubblica e attraverso un contraddittorio
immediato che vede, appunto, la contestuale presenza – all’interno del medesimo luogo fisico – dei
concorrenti e dei componenti del seggio di gara: dunque, può ritenersi con riguardo alla
formulazione del rilancio in presenza, la quale, per le sue stesse modalità di svolgimento e per la
partecipazione diretta e fisica dei suoi attori, può – in relazione alle sue concrete modalità di
conduzione – garantire ex se la certezza della riferibilità dell’offerta all’intero raggruppamento e,
dunque, astrattamente depotenziare la necessità della sottoscrizione congiunta del documento
recante la miglioria economica. […]

Consiglio di Stato -Sezione Terza – Sentenza 13 novembre 2023, n. 9717

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