1. Il quadro normativo così brevemente descritto offre evidenza del fatto che il ruolo che la vigente
normativa attribuisce ai consorzi industriali provinciali sia permeato da elementi che ne connotano
la chiara matrice pubblicistica ed appaiono lungi dal tracciarne i contorni in una dimensione avente
una valenza prevalentemente o addirittura esclusivamente imprenditoriale.
La Giurisprudenza della Cassazione ha evidenziato che a prescindere dalla qualificazione di “enti
pubblici economici” attribuita dall’art. 36, comma 4 della L. n. 317/1991, i Consorzi svolgono
funzioni pubblicistiche di interesse generale, «prevalenti rispetto alle eventuali attività di tipo
imprenditoriale». Tali funzioni pubblicistiche sono svolte attraverso “poteri autoritativi” afferenti
all’assetto e alla industrializzazione del territorio (si pensi, ad esempio ai poteri espropriativi) e
consistono in attività provvedimentali da esercitare nei confronti dei privati imprenditori,
assegnatari delle aree.
2. Ciò che dunque caratterizza la funzione pubblicistica dei Consorzi è proprio lo svolgimento di
una attività strumentale (sostanziantesi nell’approntamento di infrastrutture, erogazione di iniziative
per l’orientamento e la formazione professionale dei lavoratori e degli imprenditori e ogni altro
“servizio sociale connesso con la produzione industriale” (cfr art. 5 comma 3 dello statuto
Consortile) a favore delle imprese.
Il Consorzio quindi opera nel perseguimento di scopi e con modalità operative che trascendono
l’attività meramente imprenditoriale ed avvalendosi di mezzi finanziari erogati anche dallo Stato e
dagli enti pubblici consorziati, sicché i costi dell’attività risultano sostenuti anche per il tramite di
entrate estranee ad una gestione puramente economica.
TAR Sardegna, Sezione Seconda, Sentenza 18 ottobre 2023, n. 779