1. È ormai incontroversa l’ascrizione della lite alla giurisdizione amministrativa esclusiva di cui
all’art. 133, lettera e), n. 2, del c.p.a., concernente le controversie relative alla clausola di revisione
del prezzo (sul punto vi è un’espressa e motivata statuizione, non contestata, nella sentenza
appellata).
Nonostante talune incertezze o ambiguità lessicali che si rinvengono nella comune giurisprudenza
formatasi sul punto (che parla a volte di una pretesa “discrezionalità” della parte pubblica del
contratto nella decisione sull’an della revisione, quasi evocando logiche attinenti all’attribuzione
della giurisdizione generale di legittimità, in realtà estranee all’attribuzione della giurisdizione
esclusiva), non vi è dubbio sul fatto che la controversia in materia di revisione dei prezzi appartiene
per intero alla fase di esecuzione del contratto (salvo alcuni residui profili relativi al principio di
immutabilità delle condizioni di gara) e che l’attribuzione alla giurisdizione esclusiva si giustifica,
in deroga al normale criterio di riparto (che avrebbe determinato senza dubbio l’assegnazione al
giudice civile dei contratti), per l’inestricabile intreccio tra diritti soggettivi e interessi legittimi che
caratterizza tale blocco di materia (nel quale la “discrezionalità” dell’amministrazione presenta una
connotazione affatto particolare, che si avvicina di più alla “discrezionalità” propria dei poteri
civilistici del privato contraente nell’esercizio dei suoi diritti potestativi e delle sue facoltà di scelta
nell’ambito di un rapporto obbligatorio sinallagmatico di durata che non alla comune
“discrezionalità amministrativa”, di cui l’amministrazione dispone nell’esercizio dei suoi ordinari
poteri autoritativi di cura finale dei suoi compiti istituzionali). […]
Consiglio di Stato – Sezione Terza – Sentenza 13 luglio 2023, n. 6847, in
Giurisprudenza Italiana, n. 10/2023, pag. 2012, “Revisione prezzi nei contratti di appalto” a cura di
G. Santalucia