1. Dall’esame degli atti risulta che alla data in cui l’amministrazione ha emanato l’atto impugnato,
cioè il 30 maggio 2022, la ricorrente fosse priva dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori
di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (White List),
richiesta dal bando di gara quale requisito di ammissione alla gara.
Anche il fatto che in data 30 giugno 2022 sia stata richiesto il controllo giudiziario e che l’istanza
sia stata accolta con provvedimento depositato in data 8 luglio 2022 è irrilevante in quanto tale
decisione non ha effetto retroattivo.
Infatti, l’art. 34 c. 7 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 è chiaro nell’attribuire al provvedimento
giurisdizionale la funzione costitutiva dell’effetto sospensivo del provvedimento interdittivo
antimafia, con la conseguenza che esso non può retroagire ad un momento anteriore nel quale
l’impresa era ancora sotto l’influenza della criminalità organizzata.
2. In merito la giurisprudenza (Consiglio di stato – sezione V, 14 aprile 2022, n. 2847) ha chiarito
che la sopraggiunta ammissione di impresa attinta da informazione antimafia interdittiva al
controllo giudiziario di cui all’art. 34 – bis) d.lgs. n. 159 del 2011 non ha effetti sul (provvedimento
di) esclusione dalla procedura di gara cui la stessa abbia partecipato e dalla quale sia stata esclusa in
ragione del provvedimento interdittivo.
TAR Lombardia – Miliano – Sezione Quinta – Sentenza
1°agosto 2022, n. 1831, in Rivista Trimestrale degli Appalti, n. 2/2023, pag. 458, con commento
“Brevi osservazioni sui rapporti tra Controllo Giudiziario ex art. 34-bis, comma 7, D.Lgs. n. 259
del 2011 ed effetti della sospensione dell’interdittiva antimafia”, di G. Iudica