“1. Nell’ambito dell’esecuzione di opere o lavori pubblici, la riserva è lo strumento
giuridico tipizzato con il quale l’esecutore può – rectius deve – contestare, in tutto
o in parte, il contenuto di qualsiasi atto che il direttore dei lavori gli sottopone, in
ordine all’esecutore dei lavori, per la sua sottoscrizione: ed infatti, nei lavori
pubblici, l’esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute
negli ordini di servizio del direttore dei lavori, fatta salva la facoltà, da parte
dell’esecutore, di iscrivere le proprie riserve. […]”
LA RISERVE DELL’APPALTATORE NELL’APPALTO DI OPERE O LAVORI PUBBLICI. Capitolato Generale d’Appalto D.M. n. 145/2000. Ratio. Principi.
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