1. Se è vero che l’art. 111 Cost., comma 8, è una “specificazione” del comma 7, è anche vero che il
requisito della “decisorietà” è richiesto per individuare, tra i provvedimenti aventi forma diversa dalla
sentenza, quelli idonei ad incidere su diritti soggettivi, laddove i provvedimenti aventi la forma di
sentenza sono ricorribili per cassazione – se altrimenti non impugnabili – per ciò solo che sono
sentenze (a prescindere dall’incidenza su diritti soggettivi (…))”.
Una conferma in tal senso proviene anche da una recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 22423/2023,
p. 11) che ha ribadito l’incondizionata ricorribilità per cassazione dei provvedimenti giurisdizionali
aventi forma di sentenza, senza necessità di ulteriore scrutinio sulla loro portata decisoria, dovendosi
quindi affermare che non è consentito neppure al legislatore ordinario far dipendere la ricorribilità
per cassazione delle “sentenze” del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi
dell’art. 111 Cost., comma 8, con l’effetto di limitarla, a seconda della composizione dell’organo
decidente (sezione semplice o A.P.).
2. Il carattere meramente potenziale della definitività delle sentenze dell’A.P. – superabile solo con
una nuova rimessione all’A.P. – nulla toglie alla sua idoneità a produrre effetti rilevanti ai fini di cui
all’art. 111 Cost., comma 8, e cioè alla sua idoneità – proprio perché la sentenza è emessa dal massimo
organo della Giustizia Amministrativa – a violare i (e a produrre successive, ripetute violazioni da
parte delle Sezioni dei) limiti esterni della giurisdizione amministrativa; senza dire che l’esonero delle
sentenze parziali dell’A.P. dal sindacato delle Sezioni Unite (…) investe proprio le più rilevanti ipotesi
in cui è possibile dubitare del rispetto dei limiti esterni della giurisdizione”. […]
Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza 23 novembre 2023, n. 32559