1. La delibera di iscrizione, da parte dell’ANAC, nell’elenco in house non ha natura
provvedimentale, essendo priva di lesività propria ed autonoma, e che la sua incidenza sul caso di
specie può essere valutata solo in relazione alla capacità di integrare la motivazione del singolo
affidamento diretto. In altri termini, tale delibera, «costituisce nella fattispecie concreta un atto
‘presupposto’ dell’unico provvedimento dal quale ‘deriva l’interesse a ricorrere’, cioè quello di
affidamento del servizio in favore del Consorzio, da considerarsi l’unico atto realmente lesivo
dell’interesse della ricorrente».
Del resto, l’attuale formulazione della norma non subordina più l’affidamento in house al previo
perfezionamento della procedura di iscrizione, ma pretende solo la presentazione della relativa
domanda, la quale, di per sé, “consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori,
sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti all’ente strumentale”.
L’evidenziata natura “dichiarativa” vale, allora, ad escluderne la valenza provvedimentale, posto
che l’effetto abilitativo è correlato recta via alla sussistenza dei requisiti di legge, sia pure con la
mediazione dell’obbligo, di natura meramente strumentale, di formalizzazione della “domanda” di
iscrizione.
Pertanto, l’iscrizione, da parte dell’ANAC, nell’elenco in house non ha efficacia costitutiva e non
ha valenza provvedimentale.
2. La competenza deve essere del resto radicata sulla base dell’interesse sostanziale in concreto
azionato dalla ricorrente (in questo caso, quello ad ottenere l’annullamento dell’affidamento in
house, attribuito funzionalmente peraltro alla competenza del Tribunale periferico), secondo un più
generale principio di prossimità che, come ha chiarito l’Adunanza plenaria di questo Consiglio di
Stato, costituisce corollario del principio di difesa di cui all’art. 24 Cost., e secondo una logica di
decentramento della giurisdizione amministrativa, che è accolto dal legislatore costituzionale all’art.
125 Cost. (Cons. St., Ad. plen., 13 luglio 2021, ord. n. 13). […]
Consiglio Stato, Sezione Settima, Sentenza 2 novembre 2023, n. 9452