1. “… Gli esiti cautelari … stante il loro carattere interinale, sono destinati ad essere superati dalla
decisione di merito che in alcun modo può presentare profili di illegittimità in virtù di un’incoerenza
con i contenuti della precedente ordinanza sospensiva …”.
2. “… nella specifica materia il giudizio dell’Autorità preposta alla tutela del bene è espressione di
un’ampia discrezionalità che può essere sindacata in sede giudiziale unicamente sotto i profili della
logicità, coerenza e completezza della valutazione.
Ne consegue che in sede di giurisdizione di legittimità può sindacarsi la sola valutazione che si
ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità essendo inibito al giudice esprimere valutazioni che si
sovrappongono a quelle dell’amministrazione attraverso la prospettazione di una valutazione
alternativa, parimenti opinabile (tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2015 n. 1000) essendo il
sindacato giurisdizionale limitato alla verifica della presenza di evidenti profili di incogruità che
attestino, ancorché sotto il solo profilo sintomatico, un distorto esercizio del potere valutativo.
Avuto, quindi, riguardo all’estesa motivazione formulata dall’amministrazione all’esito del riesame
disposto dal Tar in sede cautelare, non possono che ritenersi l’esaustività, la congruità e la
ragionevolezza delle motivazioni poste dall’amministrazione a sostegno della posizione assunta
rilevando nella decisione impugnata, laddove si afferma che il secondo parere sarebbe affetto dai
medesimi vizi del primo, una invasione di campo del giudice in ambiti riservati all’amministrazione
…”.
Consiglio Stato, Sezione Sesta, Sentenza 15 novembre 2023, n. 9778