1. “… Preliminarmente, si osserva che, in relazione alla documentazione depositata dalla Regione
Campania fuori termine nel giudizio di primo grado e riproposta in appello, un costante indirizzo
giurisprudenziale assume che possono essere riproposti in appello i documenti e le memorie che non
siano stati prodotti in primo grado da una parte, ove si dimostri di non averli potuti produrre prima
(Consiglio di Stato, sez. IV, 4 maggio 2018, n. 2669).
Il Consiglio di Stato, da ultimo con la decisione 27 luglio 2021, n. 5560, ha chiarito che, in ossequio
al principio dispositivo, sia pure attenuato dal c.d. metodo acquisitivo, il potere istruttorio attribuito
al giudice d’appello non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi in
primo grado ed imputabili alla parte e, in special modo, quando la parte ne aveva la disponibilità e
la eventuale lacuna istruttoria è interamente ad essa imputabile
Nel caso all’esame del Collegio, la documentazione del procedimento di valutazione di impatto
ambientale era tutta in possesso della Regione Campania, che, per propria negligenza, ha violato il
termine perentorio di deposito in primo grado. Ne discende che, in applicazione dei suesposti principi
giurisprudenziali, l’ammissione nel presente giudizio di appello di detta documentazione,
tardivamente depositata in primo grado, violerebbe il divieto di nova in appello …” […]
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 2 novembre 2023, n. 9440