1. Il dato testuale e l’interpretazione dominante della giurisprudenza amministrativa escludono che
l’art. 15, espressamente dettato per il permesso di costruire, possa trovare applicazione anche con
riguardo ai termini di conclusione dei lavori oggetto di SCIA.
Osta a tale applicazione, innanzi tutto, il chiaro dato normativo: l’art. 23 comma 2 stabilisce che in
caso di mancata ultimazione dei lavori il completamento dell’intervento è subordinato ad una nuova
SCIA da presentarsi da parte del privato («La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento
è subordinata a nuova segnalazione.»).
2. Secondo gli esponenti la mancata applicazione dell’art. 15 comma 2 citato alle DIA (ora SCIA)
sarebbe irragionevole e darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento fra gli operatori,
con conseguente lesione dell’art. 3 della Costituzione.
La questione appare però manifestamente infondata, in quanto il permesso di costruire e la SCIA
sono istituti diversi, ai quali di conseguenza può essere applicata una differente disciplina.
Infatti, il permesso di costruire è un vero e proprio provvedimento amministrativo di natura
autorizzativa, rilasciato dall’Amministrazione dietro istanza del privato, mentre la SCIA è una
dichiarazione proveniente dal privato stesso e redatta sotto la sua responsabilità con l’assistenza di
un tecnico abilitato, che gli consente di avviare immediatamente l’attività edilizia, salvo l’esercizio
dei poteri di controllo da parte dell’Amministrazione stessa.
Si tratta di conseguenza, quanto alla SCIA, di un istituto per così dire più “snello” rispetto a quello
che prevede il rilascio di un titolo abilitativo, ma che pone in capo al privato maggiori oneri e
responsabilità, il che giustifica un regime giuridico talora differenziato (cfr. sul punto TAR
Lombardia, Milano, Sezione II, sentenza n. 1303/2020).
In ogni modo l’ordinamento consente di chiedere comunque un permesso di costruire, anche per le
opere suscettibili di essere realizzate tramite SCIA, per offrire all’operatore una disciplina talora di
maggiore garanzia, come è quella del permesso di costruire (così l’art. 22 comma 7 del TU).
T.A.R. Lombardia Milano – Sezione Seconda – Sentenza 31 ottobre 2022, n. 2389