Energia

ENERGIA: 1. Impianto di produzione di biometano – Impugnazione della V.I.A. – Eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalle Amministrazioni statali convocate in seno alla conferenza di servizi per l’adozione del provvedimento di V.I.A. – E’ fondata – Motivazione. 2. Provvedimento di valutazione di impatto ambientale – Prescrizione imposta di trattare una quantità di materiale non superiore al 50% della potenzialità impiantistica per il periodo legato all’emergenza energetica di cui all’art. 2 del d.l. 28 febbraio 2022, n.16 – Ampiezza della discrezionalità esercitata dall’autorità procedente nell’ambito del giudizio di compatibilità ambientale quanto alla valutazione dei rischi ambientali ed alla salute della persona – Sussiste. 3. Valutazione di impatto ambientale – Onere per l’autorità competente di valutare se l’impianto abbia un impatto singolo o cumulativo – Sussiste.

1. “[…] è fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalle Amministrazioni
statali convocate in seno alla conferenza di servizi per l’adozione del provvedimento di VIA, atteso
che le amministrazioni citate sono individuate quali amministrazioni preposte alla tutela di specifici
interessi pubblici coinvolti dall’istanza ed esprimono il parere circa la compatibilità del progetto del
privato con gli interessi pubblici della cui cura sono rispettivamente titolari. Ne discende che i pareri
resi da ciascuna delle autorità partecipanti convergono nella determinazione finale che è imputabile
solo all’amministrazione procedente che è la sola legittimata passiva nel giudizio istaurato
dall’istante (in termini, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 5 dicembre 2019, n.13974) […]”. […]

TAR Lazio, Roma, Sez. Quinta, 27 settembre 2023, n. 14333

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