1. “ […] l’interesse ad agire – sancito dall’art. 100 c.p.c. e da sempre considerato applicabile al
processo amministrativo, anche in virtù del rinvio esterno operato dall’art. 39, comma 1, c.p.a. – è
scolpito nella sua tradizionale definizione di “bisogno di tutela giurisdizionale”, nel senso che il
ricorso al Giudice deve presentarsi come indispensabile per porre rimedio allo stato di fatto lesivo
per cui si chiede tutela in giudizio. […]”
TAR Puglia, Bari, Sezione Seconda, 14 agosto 2023, n. 1074