1. Deve ritenersi ammissibile l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il
mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai
regolamenti e dagli strumenti urbanistici: e ciò vale anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva,
atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell’ambito del rapporto
pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem.
Corte di Cassazione – Sezione Seconda – Ordinanza 5 settembre 2023, n. 25843