1. La domanda di tutela di un diritto soggettivo è soltanto il petitum formale, irrilevante ai fini del
riparto di giurisdizione.
Non basta, infatti, sostenere di essere titolari di un diritto soggettivo per radicare la giurisdizione del
giudice ordinario: così, ad esempio, la domanda intesa a censurare il diniego di un permesso di
costruire resterebbe sottratta al giudice ordinario, quand’anche l’attore sostenesse in iure di vantare un
diritto soggettivo perfetto al rilascio.
2. Il giudice munito di giurisdizione va invece individuato in base al ben diverso criterio della causa
petendi (correlata al “petitum sostanziale” oggetto del giudizio).
Questo criterio, pur potendosi declinare in concreto in molteplici forme, resta basato sulla distinzione
– da ottant’anni tenuta ferma da questa Corte – secondo cui è devoluta al giudice ordinario la
controversia con cui si contesti alla pubblica amministrazione di avere agito in carenza assoluta di
potere; mentre è devoluta al giudice amministrativo la controversia con cui si contesti alla pubblica
amministrazione di avere agito facendo cattivo uso del potere discrezionale (così la “storica”
decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 1657 del 04/07/1949).
Dunque, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non già la
prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non in base alla concreta
pronuncia che si chiede al giudice, ma in base alla causa petendi, vale a dire in base alla “intrinseca
natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed
al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (ex multis, Sez. U, Ordinanza
n. 20350 del 31/07/2018, Rv. 650270 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 12378 del 16/05/2008, Rv. 603183
– 01; Sez. U -, Ordinanza n. 21522 del 15/09/2017, Rv. 645315 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 12378 del
16/05/2008, Rv. 603183 – 01, ma così già Sez. U, Sentenza n. 1545 del 26/04/1977, Rv. 385255 – 01,
ove si afferma che in sede di regolamento della giurisdizione è consentito sindacare “la realtà della
situazione giuridica” dedotta in giudizio).
3. E’ devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di condanna della Regione
al pagamento del credito maturato da struttura sanitaria privata accreditata con il S.S.N. per le
prestazioni svolte extra budget, nei limiti delle somme rese disponibili dai risparmi realizzati dalla
Regione a causa della cessata attività di talune strutture accreditate.
4. E’ devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di risarcimento del danno da
perdita della chance di incremento dell’attività d’impresa, in conseguenza della mancata ripartizione,
da parte della Regione, delle somme risparmiate.
Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Ordinanza 7 novembre 2023, n. 31021