1. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 395 c.p.c., posto
che il principio di primazia del diritto unionale non impone agli Stati membri di configurare
strumenti specifici per la rimozione delle sentenze che abbiano erroneamente applicato la
normativa sovranazionale, violando le indicazioni rese in sede di rinvio pregiudiziale, in
riferimento agli art. 11 e 117, comma 1, Cost.
Consiglio di Stato – Sezione Sesta – Sentenza 8 maggio 2023, n. 4632 in Foro Italiano n. 7-8/2023, III, pag. 326, con nota di A. Caringella