1. In caso di richiesta di sospensione dell’esecuzione della sentenza ex art. 111 c.p.a., per la
concessione di un decreto monocratico ex art. 56 c.p.a. deve sussistere un concreto (non meramente
astratto) periculum in mora di “estrema indilazionabile” – in relazione ai tempi necessari per la
fissazione dell’udienza camerale collegiale – ed “eccezionale” gravità ed urgenza.
Consiglio di Stato – Sezione Sesta – Decreto 6 giugno 2023, n. 2284, in Giurisprudenza Italiana n. 8-9, pag. 1779, “Impugnativa
per motivi di giurisdizione e sospensione cautelare”, a cura di C. Contessa