1. La valutazione, in sede collegiale, dell’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza ex art.
111 c.p.a. è ancorata ad un presupposto di sola “eccezionale” gravità ed urgenza, sganciato dalla
indilazionabilità della tutela.
2. Ritenuto, ad un complessivo bilanciamento dei contrapposti interessi, che, nel caso di specie, in
ragione dell’obbligo del Comune di eseguire la sentenza, deve ritenersi prevalente l’interesse al
provvisorio mantenimento della integrità della res iudicanda nella pendenza del ricorso per
Cassazione per motivi di giurisdizione, e ciò in relazione alla eccezionale sproporzione del danno che
conseguirebbe dall’esecuzione della sentenza impugnata (in particolare, la demolizione) prima della
decisione del ricorso (per l’ipotesi, ove divisabile, del suo accoglimento) e della sua irreparabilità in
concreto (aspetto, quest’ultimo, evidenziato anche dal Comune di Bolzano);
Ritenuto che, in tal senso, sussiste l’ “eccezionale gravità e urgenza” di cui all’art. 111 c.p.a.
Consiglio di Stato – Sezione Sesta – Ordinanza 30 giugno 2023, n. 2691