1. L’art. 9 della L. n. 241 del 1990, nel prevedere la facoltà di intervento nel procedimento dei soggetti
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento, non riconosce di per sé legittimazione processuale a tutti i soggetti portatori di
interessi collettivi che abbiano in concreto partecipato al procedimento; detta norma si limita a sancire
un principio generale secondo il quale è rimesso, rispettivamente, all’Amministrazione procedente e
all’Autorità Giudiziaria il compito di verificare nel singolo caso se il soggetto interveniente abbia
effettiva legittimazione procedimentale e processuale in quanto portatore di un interesse differenziato
e qualificato, senza che la valutazione operata in sede di procedimento vincoli quella da rinnovarsi
nella sede processuale.
Dunque, la legittimazione procedimentale riconosciuta dall’art. 9 della L. n. 241 del 1990 ai portatori
di interessi diffusi lascia impregiudicata la questione dei limiti entro i quali, in sede contenziosa, può
assicurarsi la tutela a tali interessi e deve, in ogni caso, escludersi che le valutazioni compiute
dall’Amministrazione nell’ammettere un intervento nel procedimento amministrativo possano
vincolare il Giudice in ordine all’identificazione dei soggetti che devono necessariamente partecipare
al processo.
2. Ai fini del riconoscimento della legittimazione ad agire ai Comitati spontanei e/o alle Associazioni
di cittadini nei confronti di provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi di interessi di carattere
collettivo, debbono concorrere le seguenti condizioni: a) deve sussistere una previsione statutaria del
Comitato o della Associazione che qualifichi questo obiettivo di protezione come compito
istituzionale dell’Ente; b) il Comitato o l’Associazione deve dimostrare di avere consistenza
organizzativa, adeguata rappresentatività e collegamento stabile con il territorio ove svolgono
l’attività di tutela degli interessi collettivi; c) il Comitato o l’Associazione devono dimostrare di aver
svolto la propria attività per le finalità statutarie per un certo arco temporale e non debbono essere
stati costituiti al solo scopo di procedere alla impugnazione di singoli atti e provvedimenti.
Consiglio di Stato – Sezione Quarta – Sentenza 11 aprile 2023, n. 3639 in Urbanistica e appalti n. 5/2023 pag. 578, con commento di R. Poppi “La legittimazione ad agire di comitati spontanei e/o associazioni a protezione dell’ambiente (e non)”