1. In tema di procedure ad evidenza pubblica, la controversia relativa alla responsabilità della P.A.
per il danno derivante dalla lesione dell’affidamento del privato nella correttezza dell’azione
amministrativa, spetta al giudice ordinario, anche in relazione alla fase procedimentale – in cui la
P.A. agisce secondo regole di rilievo pubblicistico – che intercorre tra l’aggiudicazione provvisoria,
al termine della procedura di selezione della migliore offerta, e l’aggiudicazione definitiva, cui
segue di regola il contratto, laddove a fondamento della domanda risarcitoria sia posta una
responsabilità per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, senza contestare la legittimità
dell’esercizio della funzione pubblica ma la correttezza del comportamento complessivamente
tenuto dall’Amministrazione, atteso che il presupposto della giurisdizione del giudice
amministrativo, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, è sempre che la controversia inerisca
ad una situazione di potere dell’amministrazione e che la “causa petendi” si radichi nelle modalità di
esercizio del potere amministrativo. (Regola giurisdizione)
Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Ordinanza 29 aprile 2022, n. 13595