1. “[…] Con il primo motivo del ricorso r.g.n. 367/2021 la parte ricorrente ha dedotto
l’illegittimità del procedimento nel suo complesso giacché l’iter seguito avrebbe sovrapposto in
modo anomalo, senza soluzione di continuità, una pluralità di distinte procedure autorizzative, di
competenza di diverse autorità e con differenti modalità di svolgimento, che avrebbero dovuto
essere singolarmente chiuse (“archiviate”) per poi essere iniziato il nuovo iter autorizzatorio. […]
Cons. Stato, Sez. Quarta, 6 settembre 2023, n. 8187