1. “[…] Con il ricorso introduttivo del giudizio, le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con
il quale la Provincia di V., nell’ambito dell’istruttoria volta alla valutazione dell’istanza di
autorizzazione relativa ad “un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 43,192 MWp connesso
alla RTN” nel Comune di M., si è espressa in merito alle osservazioni/opposizioni pervenute a seguito
dell’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Orbene, in via pregiudiziale, il Collegio deve rilevare che anche a voler ritenere la sussistenza di un
interesse all’impugnazione avverso il suddetto atto endoprocedimentale, lo stesso in ragione del suo
contenuto asseritamente lesivo per le ricorrenti deve essere qualificato come un atto della procedura
di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità ai sensi
dell’articolo 119, lett. f), cod. proc. amm. e, pertanto, assoggettato al rito abbreviato comune
disciplinato dalla suddetta disposizione. […]
TAR Lazio, Sezione Seconda, 4 ottobre 2023, n. 14712