Energia

ENERGIA: 1. Impugnazione di una a.u. ex art. 12 D.Lgs. n. 387 del 2003 da parte dell’Amministrazione comunale – Inammissibilità delle censure che esulano dalla sfera di attribuzioni di stretta competenza dell’Amministrazione ricorrente. 2. Progettazione di un impianto eolico su aree su cui non insistono vincoli paesaggisticoambientali – Parere del Mibact non vincolante – Valutazione e bilanciamento di tale parere nell’ambito della conferenza di servizi da parte dell’Amministrazione procedente. 3. Principio della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili – Limitazione della potestà regionale alla sola individuazione di specifici siti non idonei. 4. Art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e le linee guida di cui al decreto MI.S.E. del 10 settembre 2010 – Corpus normativo che assume valenza di principi fondamentali vincolanti per il legislatore regionale in materia di installazione ed esercizio di impianti FER. 5. Decreto del MI.S.E. del 10 settembre 2010 recante la disciplina del corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e sul territorio – Compito di individuare le aree non idonee ad ospitare tali impianti demandata solo alle Regioni.

[…] Il Collegio osserva, in via pregiudiziale, che come già rilevato nell’ordinanza di rigetto
dell’istanza cautelare, e come eccepito anche dalla difesa della Provincia di Viterbo, il presente
ricorso si appalesa parzialmente inammissibile per quanto concerne le censure che esulano dalla
sfera di attribuzioni dell’Amministrazione ricorrente per rientrare in quella propria delle diverse
autorità preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. Posto,
infatti, che il Comune è intervenuto nella conferenza di servizi quale titolare di funzioni in materia
urbanistica, la sua legittimazione a ricorrere deve ritenersi circoscritta alla tutela delle proprie
specifiche attribuzioni […]“.

TAR Lazio, Roma, Sezione Seconda, 4 ottobre 2023, n. 14706.

vedi il documento