“[…] Parte ricorrente propone un’interpretazione di tale disposizione evidentemente contraria al
senso “fatto palese dal significato proprio delle parole” (art. 12, comma 1, preleggi), posto che
sostiene che essa sia scritta per qualificare come attività agricola, non solo e non tanto l’attività di
“produzione di biomasse” (dato che questa è già attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c.),
quanto piuttosto la stessa produzione di energia mediante l’utilizzo di biomasse. Ma tale lettura
contro il significato letterale non è sostenibile, non solo per il limite posto all’interprete dall’art.
12 preleggi […]
Cass. civ., Sez. I, 24 gennaio 2023, n. 2162
in Giurisprudenza Italiana, 4, 2023, pag. 753 e ss., con commento di F. A.
Genovese, Società produttrice di energia da biomasse: natura agricola?