“[…] il controllo giudiziario […] può solamente sospendere in modo temporaneo gli effetti della
misura interdittiva, ma non già eliminare quelli nel frattempo prodotti dall’interdittiva stessa nei
rapporti in corso.
Deve infatti ritenersi che la legge n. 55 del 2019, nell’introdurre, all’interno dell’art. 80, comma 2,
del d.lgs. n. 50 del 2016, il riferimento all’art. 34-bis del Codice antimafia, non abbia voluto
attribuire valenza retroattiva al provvedimento ammissione al controllo giudiziario rispetto agli
effetti dell’interdittiva […]
Cons. Stato, Sez. V, 22 settembre 2023, n. 8481