“[…] spetta unicamente al giudice nazionale accertare e valutare i fatti della controversia di cui al
procedimento principale. Ne consegue che non spetta alla Corte esercitare, nell’ambito di un nuovo
rinvio pregiudiziale, un controllo che sia destinato a garantire che tale giudice, dopo aver investito la
Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione di disposizioni del diritto
dell’Unione applicabili alla controversia sottopostagli, abbia applicato tali disposizioni in modo
conforme all’interpretazione di queste ultime fornita dalla Corte […]
Corte Giust. UE, 7 luglio 2022 (causa C-261/21)
in Il Foro amm., 7/8, 2022, pag. 901 e ss.