“[…] In tema di colpa medica, deve escludersi che possa invocare esonero da responsabilità il chirurgo
che si sia fidato acriticamente della scelta del collega più anziano, pur essendo in possesso delle
cognizioni tecniche per coglierne l’erroneità, ed avendo pertanto il dovere di valutarla e, se del caso,
contrastarla. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato
la responsabilità del medico – ginecologo per il decesso di una paziente a seguito di emorragia
conseguente a intervento di parto cesareo, per aver omesso di valutare e contrastare, nonostante la
assoluta gravità delle condizioni in cui versava la persona offesa, la decisione del collega più anziano
di non procedere ad intervento di isterectomia) […].
Cass. pen., Sez. IV, 17 aprile 2023, n. 16094
in Guida al Diritto, 21, 2023, pag. 90 e ss., con commento di Giuseppe Amato, Una riflessione sui
principi legati al tema della responsabilità di equipe.