“[…] l’istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art.
391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c.,
comma 1, n. 4, che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto
il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo
incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non
abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato […]
Cass. civ., Sez. III, 23 gennaio 2023, n. 2009
in Guida al Diritto, 20, 2023, pag. 97