1. “[…] L’azione di risarcimento nel processo amministrativo è governata dal generale principio
dispositivo, sostanziale e istruttorio, secondo cui il giudice dispone il risarcimento del danno che il
ricorrente allega e dimostra di avere subito.
L’azione è quindi retta dal principio dispositivo sancito in generale dall’art. 2697, comma 1, c.c.,
che opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di
annullamento (ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.), per cui il danneggiato è gravato sia dell’onere di
allegazione dei pregiudizi subiti che della prova degli stessi (artt. 63, comma 1, e 64, comma
1, c.p.a.). Per ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 c.c. la parte interessata deve
provare di aver subito un danno (danno-conseguenza) a causa (causalità giuridica) della lesione
dell’interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento […]
Tar Campania – Salerno, Sez. I, 4 agosto 2023, n. 1916