“[…] la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile – a seconda dei casi – alla
parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del
tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta
Elettronica Certificata (INIPEC)”[…];
Cass. civ., Sez. II, 16 giugno 2022, n. 19351
– in Giurisprudenza italiana, 2, 2023, pag. 292 e ss., con commento di Gianluca Sicchiero, Il domicilio
digitale.