“[…] la parola “fabbriche” avrebbe dovuto essere intesa partendo, innanzitutto, dal suo significato
letterale (pur senza fermarsi al medesimo, per come previsto dall’art. 1362 c.c.), coincidente in generale
con il termine “costruzione”, ma il significato di quest’ultimo concetto, ricompreso in un testo destinato
a regolare rapporti giuridici, non avrebbe potuto prescindere dall’individuazione della valenza che a
tale termine è ricondotta dalla legislazione nazionale […]
Cass. civ., Sez. II, 7 dicembre 2022, n. 36016
– in Giurisprudenza italiana, 2, 2023, pag. 247 e ss., con commento di Francesco Antonio Genovese,
Costruzioni: nozione ed estensione.