Appalti

APPALTI: 1. Gara – Partecipazione – Esclusione – Art. 101, TFUE – Accordi tra operatori per falsare la concorrenza – Art. 101, TFUE – Interpretazione estensiva – Necessità. 2. Gara – Partecipazione – Esclusione – motivi – Art. 57, co. 4, dir. 2014/24/UE e art. 80, dir. 2014/25/UE – Interpretazione – Operatori che formano un’unità economica – Legittimità dell’esclusione – Offerte presentate separatamente – Irrilevanza.

1. “[…] Il motivo di esclusione riferito alla dimostrazione che l’operatore economico ha sottoscritto
accordi con altri operatori intesi a falsare la concorrenza riguarda gli accordi vietati dall’art. 101,
TFUE e non è limitato solo ad essi, ma si estende a tutti gli altri accordi o situazioni dalle quali derivi
una situazione di conflitto di interessi o distorsione della concorrenza […]”.
2. “[…] l’articolo 57, paragrafo 4, disciplina in modo esaustivo i motivi di esclusione facoltativi idonei
a giustificare l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di
aggiudicazione di appalto […]

Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sez. IV, 15 settembre 2022, Causa C 416/21
in Riv. trim. appalti, 4, 2022, pag. 1433 e ss., con commento di M. Cozzio, Gli “accordi intesi a falsare
la concorrenza” nella normativa sugli appalti pubblici hanno valenza più ampia degli accordi della
normativa antitrust.

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