“[…] le disposizioni di cui ai sopra citati artt. 44, 49 e 16 del d.P.Reg. n. 3 del 1960, dopo aver stabilito
(“salvo il disposto dei commi seguenti”) che la validità dei voti deve essere ammessa solo nei casi in
cui si possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, affermano testualmente che “sono nulli i voti
contenuti in schede che non sono quelle prescritte dall’art. 16” dello stesso decreto n. 3 del 1960 (come
si è verificato nel caso in esame) […]
C.G.A., Sez. giurisd., 16 agosto 2023, n. 531