“[…] Ai fini della liquidazione dell’onorario spettante a un dottore commercialista per l’attività svolta
quale consulente di parte, la disposizione di cui del D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645, art. 31, che ancora
il valore della pratica a quello della domanda o delle domande oggetto della controversia nell’ambito
della quale sia stata svolta la predetta attività, va intesa con riferimento alle domande rispetto alle
quali sia stata necessaria la consulenza […]
Cass. civ., Sez. I, 23 gennaio 2023, n. 1976
in Guida al Diritto, 18, 2023, pag. 75