“[…] la forma della sentenza non definitiva, in luogo dell’ordinanza, quale atto di promovimento del
giudizio di legittimità costituzionale, non inficia di per sé l’ammissibilità delle questioni con essa
proposte, in quanto alla sentenza non definitiva può essere “riconosciuto, sul piano sostanziale, il
carattere dell’ordinanza di rimessione, sempre che il giudice a quo […] abbia disposto, in conformità
a quanto previsto dall’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 […]
Cons. Stato, Sez. V, 19 luglio 2023, n. 7076