1. “[…] ai sensi dell’art. 167, comma 4, del D.Lgs 22/1/2004, n. 42, il rilascio della compatibilità
paesaggistica non è consentito in presenza di lavori che “abbiano determinato creazione di superfici
utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati” senza che sia possibile distinguere
tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno (Cons. Stato, Sez. VI, 21/4/2022,
n. 3026; 19/10/2020, n. 6300; Sez. II, 24/6/2020, n. 4045) […]
Cons. Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2022, n. 8848
in Urbanistica e appalti, 1, 2023, pag. 57 e ss., con commento di Calogero Commandatore, I limiti
dell’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica.