“[…] Come più volte ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (vedi, ad esempio, sentenza
n. 4670/2014), sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo,
ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante
nelle competenze valutative specifiche degli organi dell’Amministrazione a ciò preposti […]
Cons. Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2304
in Il Foro amm., 3, 2022, pag. 386