“[…] L’art. 113 c.p.a. prevede che ciascun giudice conosce dell’esecuzione dei propri provvedimenti
(cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 6 maggio 2013, n. 9, sulla ratio del criterio di competenza codificato), salvo
precisare che “la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti
confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei
provvedimenti di primo grado”.
La competenza, dunque, resta del Tribunale amministrativo regionale quando la sentenza di primo
grado è confermata in appello (id est, l’appello è respinto) con motivazione, che, pur non essendo in
tutto coincidente con quella del primo grado, attenga ad una decisione avente lo stesso contenuto
dispositivo e conformativo di quella appellata […]
Cons. Stato, Sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1898
in Il Foro amm., 3, 2022, pag. 386