1. […] Le “idonee referenze bancarie” devono essere intese nel senso che gli istituti creditizi devono
riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, quali la
correttezza e la puntualità di queste nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, l’assenza di
situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili
dai movimenti bancari […]
Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2022, n. 1936
in Il Foro amm., 3, 2022, pag. 383