“[…] il giudice d’appello può dare al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da
quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere dovere di
inquadrare nell’esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti […]
Cass. civ., Sez. III, 9 novembre 2022, n. 33057
– in Guida al Diritto, 3, 2023, pag. 77.