L’articolo 60 del D.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “Testo Unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, stabilisce che “l’impiegato non può
esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze
di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in
società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta
l’autorizzazione del Ministro competente” […]
In ordine all’esercizio dell’attività agricola in forma non professionale da parte del pubblico dipendente (nella specie, dipendente del Ministro dell’Interno – Vigile del Fuoco).
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Lug