1. “[…] La richiamata disposizione regolamentare enuclea una categoria di atti rispetto ai quali
l’esercizio del diritto di accesso è escluso perché esso pregiudicherebbe la tutela di interessi antagonisti
(quale quello alla “prevenzione e repressione della criminalità”), secondo una valutazione normativa
di tali interessi.
Il rapporto regola-eccezione è dunque esattamente opposto a quello prospettato dagli appellanti nel
mezzo in esame.
Cons. Stato, Sez. III, 30 giugno 2023, n. 6360