“[…] Quando un manufatto poi viene stravolto nelle sue caratteristiche essenziali, così come autorizzate,
l’intervento è da qualificare non di “ristrutturazione” bensì di “nuova costruzione”.
Con tale locuzione si intende qualsiasi intervento che consista in una trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio, attuata attraverso opere di rimodellamento della morfologia del terreno, ovvero
costruzioni lato sensu intese […]
Cons. Stato, Sez. VI, 13 ottobre 2022, n. 8751
in Riv. giur. dell’edilizia, 6, 2022, pag. 1511